18. Regolamento Alunni
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO
VISTO l'art. 10,comma3,lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
VISTO il D.1.01/02/2001, n. 44;
VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a
sostituire integralmente
quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano
l'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall'1/9/2000,
EMANA
il seguente
regolamento:
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI
Art.l
Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale é esercitata dal
Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti,
nonché dalla Giunta Esecutiva.
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, é disposto con almeno cinque
giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di
almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la
convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve
indicare gli argomenti da trattare, il giorno,
l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.
Le riunioni
devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
Art.2
Validitá sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida
a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in
carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri
decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. II numero legale deve sussistere
non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
Art.3
Discussione ordine del giorno
II Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della
seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario é individuato per legge.
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G
nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
Gli argomenti indicati nell'odg sono tassativi. Se l'Organo Collegiale é
presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con
il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma
precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta
della G.E. L'ordine di trattazione degli argomenti puó essere modificato su
proposta di un componente L'Organo collegiale, previa approvazione a
maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo
stesso odg.
Art. 4
Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla
seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta
discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione
dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione
sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine
possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della
mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell'argomento all' OdG al quale si riferisce.
Art. 5
Diritto di intervento
Tutti i membri dell' Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno
diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo
strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. II Presidente ha la
facoltá di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente
Regolamento.
Art. 6
Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo
le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i
motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i
quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel
verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento
delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni
d'ordine.
Art. 7
Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello
nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
La votazione é segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
Le sole
votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il
sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i
consiglieri non si trovano in numero legale. 1 consiglieri che dichiarano di
astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale
l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di
parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di
altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che
il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua
globalità.
Art. 8
Risoluzioni
1 componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici
argomenti.
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle
mozioni di cui all'art. 4.
Art. 9
Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data,
ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario,
l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa
qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati.
Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei
presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e
nulli).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di
votazione seguito.
Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà
espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 1
membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
1 verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi
registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per
vidimazione. 1 verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso
anno scolastico.
1 verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
o essere redatti direttamente sul registro;
o se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del
registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
o se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro
le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo
Collegiale con la convocazione della seduta successiva. II processo verbale
viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ció non fosse possibile
per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente
successiva.
Art. 10
Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si
procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni
suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo
trimestre di ogni anno scolastico. 1 membri subentranti cessano anch'essi dalla
carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
Art. 11
Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del
possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date,
prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o
pareri.
Art. 12
Decadenza
1 membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i
requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute
successive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le
giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13
Dimissioni
I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi
momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo
quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo
Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l'Organo Collegiale
può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposi-to. Una volta che
l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono
definitive ed irrevocabili. II membro dimissionario, fino al momento della presa
d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e,
quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.
Art. 14
Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. La prima convocazione del C.D.C., immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, é disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.D.C. é presieduto dal Dirigente Scolastico ed
elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il
proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati
tutti i genitori membri del C. E' considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti
del C.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
Presidente é eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati
presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete
la votazione finché non si determini una maggioranza relativa(D.M. 26 luglio
1983).
4. II C. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per
l'elezione del Presidente. In caso di più anziano di età.
5. II C. é convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente
art. 1.
6. II Presidente del C. é tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno é formulato dal Presidente del C. su proposta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del C. singoli consiglieri possono indicare
argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. II C. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri
lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. II C. al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può
deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal C. possono far parte i membri del Consiglio
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali
esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal
C..; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite
dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro
coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute,
nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene
redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C. ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente
con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti
rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola,
non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della
seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del C. avviene mediante affissione in apposito albo
dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio,
del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla
relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere
esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. 1 verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati
nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne
abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, é orale per docenti, personale
A.T.A. e genitori; é, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. II consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla
Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza.
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.
con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno
esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni
consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al
Presidente del C.
Art. 15
Norme di funzionamento
della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. II C. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva
composta da un docente, un componente degli ATA, un genitore e uno studente,
secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede
ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione
di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C., predisponendo tutto il materiale
necessario ad una corretta infor-mazione dei consiglieri almeno due giorni prima
della seduta del Consiglio.